ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Informativa da rendere alla clientela ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

La Banca ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 2 comma 5-bis del D.lgs. n. 179/2007.
L’ACF è operativo dal 9.1.2017 ed è un nuovo strumento, istituito presso la CONSOB, a cui l’investitore può ricorrere per sottoporre controversie sorte con un intermediario (banche, sim, sgr ecc.) per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti:
- non sono in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
- è già stato presentato un reclamo presso l’intermediario che non è stato accolto oppure non è stata ottenuta risposta nei 60 giorni successivi all’invio
- la somma richiesta all’intermediario non supera 500.000 euro
- non è trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro (9.1.2017), entro un anno da tale data.
L'accesso all'ACF è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti tempi rapidi per giungere a una decisione.
Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Sul sito www.acf.consob.it, i risparmiatori interessati possono trovare tutte le informazioni utili per la formulazione del ricorso.