Moratoria Mutui Prima Casa - Fondo Gasparrini
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione. In sostanza questo significa che gli interessi maturati sui finanziamenti nel periodo di sospensione sono contabilizzati dalla Banca per competenza economica di maturazione a fine periodo di sospensione.
Il 50% del pagamento di tali interessi sospesi, come sopra precisato, è a carico del Fondo, che lo corrisponderà in un’unica soluzione al termine del periodo.
BENEFICIARI:
LAVORATORI con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ persone fisiche lavoratori subordinati, liberi professionisti e lavoratori autonomi (sono escluse le ditte individuali e le imprese).
I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.
Di seguito si riportano le principali condizioni, alcune a carattere definitivo altre in via temporanea:
IN VIA DEFINITIVA:
a. cessazione di rapporto a tempo determinato o indeterminato
b. cessazione di rapporto di lavoro para subordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
c. morte o riconoscimento di grave handicap di invalidità civile non inferiore all’80%.
d. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
e. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario
IN VIA TRASITORIA sino al 18/12/2020
1. l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato (sulla base delle dichiarazioni IVA), nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero in un minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un danno economico con un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
2. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3 .Sono ammessi anche mutui in ammortamento da meno di un anno.
Casi di esclusione delle misure
Non hanno la possibilità di usufruire delle predette misure:
- chi ha già fruito di agevolazioni pubbliche (tra le agevolazioni è ricompresa la garanzia del “Fondo prima casa” di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ;
- chi ha già una copertura assicurativa specifica a protezione del rischio perdita di lavoro (CPI); solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa licenziamento e sia presente una copertura assicurativa a specifica copertura dell’evento
- chi ha già fruito di altre agevolazioni oltre a quella prevista dalla Consap;
- chi ha mutuo di importo originario superiore ad € 250.000,00;
- se si sono verificate avvio da terzi di procedure esecutive sull’immobile ipotecato;
- se vi sono rate scadute o parzialmente pagate da più di 90 gg consecutivi al momento della presentazione della domanda;
- se il mutuo prima casa ha ad oggetto un immobile di “lusso” – categorie catastali A/1 –A/8 – A/9.
In caso di mutuo cointestato, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per dare corso alle richieste è necessario che il cliente interessato presenti la documentazione prevista dal Decreto Legge n. 18, ovvero:
- la richiesta per il contributo al MEF (scarica il documento) firmato dal richiedente e, se possibile, controfirmato dell’eventuale terzo garante o terzo datore di ipoteca1, corredata dalla documentazione accessoria prevista in relazione alla motivazione dichiarata.
- Il modello dovrà essere accompagnato da una copia fronte - retro del documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i.
TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE
Stante l’emergenza in corso, in linea con le raccomandazioni pervenute dalla Banca d’Italia riguardo alle misure da porre in essere per agevolare l’operatività “ a distanza” della clientela, i documenti previsti, oltre ad essere consegnati fisicamente presso i nostri sportelli, potranno essere inviati anche tramite mail ordinaria sempre accompagnati da una copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Si prega di utilizzare per questa tipologia di richieste esclusivamente la mail indicata nell'elenco sottostante (scarica elenco mail di filiale).
STRUMENTI UTILI