Moratoria - accordo Abi/Ass. dei Consumatori

Al fine di ampliare l’offerta da parte della Banca delle misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid 19, la Banca ha aderito all’Accordo ABI/Associazione dei Consumatori siglato il 16 dicembre u.s., per la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.

Beneficiari:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori intestatari di finanziamenti consessi per esigenze personali non professionali;

Caratteristiche dell’iniziativa:

  • l’ambito di applicazione dell’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art.2, comma 475 e ss della Legge n. 244/2007 (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione. Sono esclusi tra gli altri i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); le operazioni di scoperto di conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving e credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento;
  • la sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore. Possono essere sospesi anche i mutui/finanziamenti che già hanno ottenuto una sospensione per l’emergenza epidemiologica, purché la durata complessiva della sospensione non superi i 9 mesi;
  • la richiesta, da presentare entro il 31 marzo 2021, attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
 

Documentazione prevista

Per dare corso alle richieste è necessario che il cliente interessato presenti la documentazione prevista dall’accordo, ovvero:

  • il Modulo richiesta sospensione (scarica modulo) firmato da tutti gli intestatari del finanziamento e controfirmato dell’eventuale terzo garante o terzo datore di ipoteca, corredata dalla documentazione accessoria prevista specificata nel modulo, in relazione alla motivazione dichiarata.
  • la copia del documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i.