ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

In caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari o servizi di pagamento di cui alla Payment Service Directive (PSD):

se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può:

  • può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1°.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria;
  •  può richiedere di attivare la Procedura di Conciliazione paritetica definita da UniCredit con le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale. La Procedura, operativa dal 1°febbraio 2011, potrà essere attivata dal Cliente-Consumatore per le seguenti esclusive controversie: - conti correnti - carte di debito - servizio di incasso e pagamenti. Il valore delle controversie non dovrà superare i 25.000 euro e si dovrà riferire ad operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2007. Per maggiori informazioni: Procedura di conciliazione paritetica

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato accordo.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

  • all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
  • ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

A partire dal 1° aprile 2021, nei casi in cui il ricorso deve essere presentato in modalità cartacea potrà essere utilizzata, per la relativa trasmissione, anche la posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che la presentazione in modalità cartacea è consentita soltanto per i ricorsi presentati nei confronti di:

  • due o più intermediari;
  • un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB.

In caso di utilizzo della modalità cartacea, il "modulo di ricorso" potrà quindi essere inviato, unitamente a tutta la documentazione, per posta, PEC o via fax alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia oppure tramite consegna a mano presso una Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.

La PEC potrà essere utilizzata anche per le comunicazioni successive alla presentazione del ricorso.

Potete consultare le guide ai seguenti link:

- ABF IN PAROLE SEMPLICI

- GUIDA AL RICORSO ALL'ABF

 - SCARICA IL MODULO DI RICORSO

 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO